
La Corte di Cassazione dice “no” alle decisioni basate su automatismi e presunzioni generiche
Quando i genitori non abitano più insieme, i figli piccoli vengono collocati automaticamente presso la madre?
Fino a tempi relativamente recenti la prassi invalsa nei tribunali era quella di favorire il collocamento dei figli, soprattutto se in tenera età, presso la madre, considerata quale genitore idoneo a fornire maggiore cura e accudimento.
Oggi, invece, la tenera età della prole, da sola, non è sufficiente a giustificarne il collocamento prevalente presso la madre.
A stabilirlo è stata la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 6078 del 17 marzo 2026, ha rimarcato come le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli minori debbano fondarsi su valutazioni di tipo concreto, che tengano conto delle specificità di ogni singola realtà familiare, al fine di garantire e tutelare il “best interest of the child” ossia la possibilità per il minore di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Facendo applicazione di tale principio il giudice di legittimità, con la sopra citata sentenza, ha cassato la decisione adottata dalla Corte di Appello di Bologna che, accogliendo il reclamo proposto dalla madre avverso l’ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti del Tribunale di Parma, aveva disposto il collocamento prevalente dei minori presso la stessa in luogo del collocamento paritario presso entrambi i genitori stabilito dal Giudice di prime cure, comprimendo così i diritti di visita del padre verso i figli.
Il collocamento prevalente presso la madre, nella valutazione della Corte d’Appello di Bologna, era giustificato essenzialmente dalla tenera età della prole, la quale, ad avviso del giudice del reclamo, imponeva di considerare maggiormente rilevante la posizione materna rispetto a quella paterna, reputando la prima più rispondente agli interessi dei figli.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha però ritenuto un simile giudizio astratto ed incurante delle modalità di relazione bambini – genitori concretamente in atto, che vedevano invece il padre più impegnato rispetto alla madre nella cura e nella gestione dei figli.
Ad avviso del giudice di legittimità, dunque, la decisione della Corte d’Appello trascurava senza alcun valido motivo la figura paterna e disattendeva anche all’ormai consolidato principio giurisprudenziale che considera il collocamento paritario, quando possibile, la massima espressione della bigenitorialità, funzionale a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Il principio della c.d. “maternal preference”, già scardinato con la sentenza n. 1486 del 21 gennaio 2025, viene quindi ancora una volta superato dalla Corte di Cassazione che ribadisce, con la pronuncia in esame, la necessità, in materia di provvedimenti riguardanti la prole, di valutare in concreto le peculiarità del singolo nucleo familiare, condannando valutazioni astratte, basate su automatismi o presunzioni generiche ed apparenti, non coerenti con le concrete condizioni di vita della famiglia, e ciò al fine di scongiurare l’adozione di provvedimenti che possano immotivatamente compromettere il rapporto genitori – figli.
In conclusione, per rispondere alla domanda iniziale, oggi i minori, anche se di tenera età, non vengono collocati automaticamente presso la madre ma presso quel genitore in grado di garantire presenza, equilibrio, stabilità, benessere, educazione, istruzione e assistenza, circostanza – questa – che deve essere accertata caso per caso. Il collocamento paritario o prevalente presso il padre, dunque, rappresenta oggi una possibilità concreta e praticabile, ove rispondente all’interesse e al benessere della prole.
