Mantenimento figli

la Corte di Cassazione detta i nuovi criteri per calcolare l’assegno

Non basta più guardare alle dichiarazioni dei redditi e alle buste paga dei genitori: con tre recenti pronunce, la Corte di Cassazione ridisegna i criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli.

È fatto noto che il mantenimento del figlio minorenne (o maggiorenne economicamente non autosufficiente) rientra fra i doveri fondamentali dei genitori (artt. 315bis, 316bis c.c. e art. 30 Cost.).

Ma se è certo che i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli, non altrettanto certi sono i parametri per quantificare l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

Tradizionalmente, l’assegno di mantenimento per i figli è stato determinato avendo riguardo principalmente ai redditi dei genitori, i quali ai sensi dell’art. 316bis c.c. devono contribuire al mantenimento in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Tuttavia, una quantificazione basata sulla mera valutazione comparata dei redditi dei genitori non sempre porta a decisioni sostanzialmente eque.

Proprio per garantire soluzioni più eque e conformi alla realtà di ogni singolo nucleo familiare, con le ordinanze nn. 25403/2025 e 25421/2025 del 16/09/2025 e n. 25534/2025 del 17/09/2025, la Suprema Corte ha stabilito che – ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento – i giudici devono tenere conto di una molteplicità di fattori, quali:

  1. esigenze attuali del figlio: la valutazione deve tenere conto di quelli che sono in concreto i bisogni legati all’età, alla salute, all’istruzione e alla vita sociale del figli, bisogni che crescono con l’aumentare dell’età;
  2. tenore di vita goduto in costanza di convivenza: l’assegno di mantenimento deve essere funzionale a garantire al figlio un tenore di vita analogo a quello avuto allorquando i genitori (eventualmente) convivevano;
  3. tempi di permanenza presso ciascun genitore: i tempi che il figlio trascorre con ciascun genitore incidono sulla determinazione del contributo al mantenimento poiché incidono sulle spese dirette sostenute da ciascuno di essi;
  4. risorse economiche dei genitori: ai fini delle quantificazione dell’assegno di mantenimento occorre avere riguardo non solo ai redditi di ciascun genitore ma anche ad ogni altra risorsa economica disponibile;
  5. valenza economica dei compiti domestici e di cura: il lavoro domestico (o casalingo) e l’assistenza diretta ai figli hanno una rilevanza economica che deve essere tenuta in considerazioni ai fini della determinazione del mantenimento.

Per concludere, la determinazione dell’assegno di mantenimento non rappresenta più un’operazione automatica, fondata esclusivamente sul raffronto tra le dichiarazioni dei redditi e le buste paga dei genitori, ma è un’operazione più complessa, che impone di tenere conto di una pluralità di criteri, al fine di dare sostanziale attuazione al principio di proporzionalità che regola il contributo al mantenimento dei genitori nei confronti dei figli.

I giudici, dunque, saranno chiamati a svolgere un’analisi comparata, che tenga conto di più parametri, affinché l’assegno di mantenimento rifletta davvero le esigenze del figlio e la reale situazione economica di ciascun genitore, nel segno dell’equità e della responsabilità condivisa.